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SNS
XX Congresso
Nuovo statuto
approvato il 19.5.2007
1 - Generalità
Il Sindacato Nazionale Scrittori (SNS) è un’associazione
democratica senza fini di lucro che riunisce quanti, svolgono attività di
produzione culturale nel campo della scrittura, con carattere di provata
professionalità e continuità: a) autori o curatori di opere
di scrittura, letterarie, teatrali, scientifiche, didattiche, saggistiche,
multimediali ed altro, pubblicate su supporti cartacei od elettronici; b)
autori di testi originali o adattati per la radio, la televisione, il cinema,
il teatro ed altri mezzi di comunicazione, i parolieri e i librettisti; c) traduttori letterari.
Il SNS promuove con operatori ed
associazioni culturali impegnati nella promozione della scrittura e della
lettura protocolli d’intesa per varie forme di collaborazione.
Il SNS è membro fondatore dell’European Writers’Congress.
Il SNS aderisce alla CGIL. Il SNS ha sede in Roma.
2 - Finalità:
Il SNS persegue le seguenti
finalità: a) la tutela e la difesa della libertà e dell’autonomia creative,
della libertà di opinione e di espressione; b) la tutela degli interessi morali
e materiali degli iscritti e di tutti gli scrittori italiani; c) la tutela e
l’allargamento del diritto d’autore in tutte le sedi, attraverso l’azione
politica, sindacale, legale; d) la promozione e la diffusione della scrittura e
della lettura in tutte le sedi, e in particolare presso i giovani, in un’ottica
associativa; e) l’approvazione di strumenti legislativi di tutela e di promozione
della produzione culturale.
3 - Iscritti
Possono far parte del SNS
iscritti individuali e iscritti collettivi di cui all’art. 1, purché ne
condividano scopi e finalità. Ci si iscrive facendone
richiesta, previa approvazione degli organismi competenti. La qualifica di iscritto non si estende automaticamente ai soci delle
associazioni aderenti al SNS.
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3.1 - Qualifica di iscritto
La qualifica di iscritto, in
regola col pagamento delle quote e compatibilmente con le regole statutarie e
con i regolamenti deliberati dal Consiglio Generale, dà diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal SNS;
b) all’elettorato attivo e passivo.
3.2 - Gli iscritti sono tenuti:
a) all’osservanza dello Statuto,
dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) al pagamento della quota sociale;
c) per gli iscritti collettivi, a dotarsi di uno statuto
compatibile con quello del SNS.
3.3 - Perdita della qualifica di iscritto
La perdita della qualifica di iscritto
può essere deliberata dagli organismi dirigenti:
a) per comportamenti contrastanti con le finalità e i
principi del SNS, per inosservanza dello Statuto, dei
regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organismi dirigenti;
b) per morosità.
3.4 - Sospensione
La sospensione dell’iscritto può essere deliberata, in via
cautelativa, per fondate ragioni, dagli organismi dirigenti.
4 - Organi e funzioni
L’SNS organizza i propri iscritti e
le proprie attività ai seguenti livelli:
• Nazionale;
• Territoriale.
• Tematico
4.1 – Funzioni dei livelli associativi
4.1.1 – Livello Nazionale
E’ la sede responsabile della definizione dell’identità
politica e culturale dell’Associazione, ne garantisce l’unità ed è la sede
della sintesi, della elaborazione delle strategie, del
governo complessivo di questa. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle
sedi istituzionali e della società civile.
4.1.2 – Livelli territoriali e decentramento
Sono le sedi responsabili delle
scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività, concorrono alla definizione e alla verifica
delle scelte nazionali.
4.1.2.1 – Sezioni territoriali
I livelli territoriali possono essere gestiti dalle
Sezioni territoriali, se costituite, composte dagli
iscritti presenti sul territorio di pertinenza. Il Consiglio generale, su proposta del Segretario generale può nominare, ove
ritenuto necessario, un coordinatore pro-tempore al
fine di organizzare
4.1.2.2 – Responsabili territoriali
I Responsabili territoriali garantiscono il funzionamento
della Sezione territoriale, convocano gli iscritti del rispettivo territorio;
amministrano i fondi della sezione, se presenti; garantiscono i contatti con gli
Organismi nazionali e con le altre Sezioni territoriali; presentano all’approvazione
del Consiglio generale il programma di attività annuale, i cui bilanci
preventivo e consuntivo entrano a far parte del bilancio nazionale, fanno parte
del Consiglio generale. Possono avvalersi della collaborazione di iscritti da loro nominati per l’affidamento di compiti
specifici all’interno dell’attività della sezione e per una migliore copertura
del territorio, propongono le iniziative della sezione, per la discussione e
l’approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti.
4.1.3 – Livelli tematici
Possono essere organizzate, all’interno dei livelli
nazionale e territoriale sezioni tematiche in
riferimento a gruppi di soci, di cui all’art.1.
4.1.3.1 – Sezioni tematiche
I livelli tematici possono essere
gestiti dalle Sezioni tematiche che, se costituite, sono composte dagli
iscritti che si riconoscono nelle attività di cui all’art.1.
Il Consiglio generale, su proposta del Segretario generale può nominare, ove ritenuto necessario, un
coordinatore pro-tempore al fine di organizzare
4.2 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’SNS: a) il
Congresso nazionale, b) il Consiglio generale, c) il Segretario generale, d) il
Presidente.
Il Congresso nazionale, costituito dall’assemblea generale
degli iscritti, è il massimo organo di indirizzo
politico e programmatico del SNS. La composizione del Congresso può essere effettuata per rappresentanza diretta, per delega o con un
sistema misto. Esso è convocato dal Consiglio Generale ogni quattro anni sulla base di un iter congressuale e di modalità definiti
dal Consiglio. Il Congresso Nazionale discute, definisce e approva le linee di
politica culturale ed associativa e il relativo programma quadriennale. Discute ed approva le modifiche dello statuto; elegge il Consiglio
generale e ne fissa il numero di membri; elegge i sindaci revisori e il
Collegio dei garanti.
4.2.2. - Consiglio generale
Il Consiglio generale è l’organo di governo dell’SNS che attua le deliberazioni programmatiche del
Congresso. Ne fanno parte: - i consiglieri eletti dal Congresso; - i Coordinatori
delle Sezioni territoriali e tematiche. Sono invitati permanenti i sindaci revisori e
i garanti. Il Consiglio generale elegge:
• il
Segretario generale;
• il
Presidente che
ne coordina i lavori, ne indica le eventuali commissioni, ne effettua le
convocazioni, predisponendo, d’accordo col Segretario Generale, l’ordine del
giorno;
•
• i
Coordinatori pro-tempore delle Sezioni territoriali e tematiche, su proposta del Segretario Generale.
Il Consiglio generale convoca il Congresso nazionale e ne
stabilisce il regolamento; approva il programma annuale di attività e il relativo bilancio
di previsione, di cui sono parte integrante i bilanci di previsione delle
sezioni territoriali e tematiche; approva il bilancio consuntivo, di cui sono
parte integrante i bilanci consuntivi delle sezioni territoriali e tematiche;
delibera, su proposta del Segretario generale, la costituzione di nuove Sezioni
territoriali e tematiche. Attribuisce al Segretario generale i poteri di
straordinaria amministrazione.
Il Consiglio generale può cooptare
nuovi consiglieri nei seguenti limiti: - in sostituzione, fino al 30%; - in
aumento, fino al 20%; degli eletti al Congresso nazionale.
4.2.2.1 - Decadenza
Si decade automaticamente dalla carica di consigliere alla
terza assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio Generale. La decadenza
dovrà essere comunicata al Consiglio nella seduta successiva, da chi la
presiede.
4.2.3 - Segretario Generale
Il Segretario generale è eletto dal Consiglio generale ed
ha la rappresentanza legale e la responsabilità politica e gestionale del SNS. Propone all’approvazione del Consiglio la composizione della
Segreteria nazionale, di cui coordina e presiede i lavori. Esercita i poteri di ordinaria e, previa delibera del Consiglio Generale, di
straordinaria amministrazione. Il Segretario generale non è eleggibile oltre i
due mandati consecutivi.
In caso di impedimento o di
dimissioni le sue funzioni sono svolte pro-tempore da
un membro anziano della Segreteria, che entro trenta giorni riunisce il
Consiglio Generale per eleggere il nuovo Segretario.
4.2.4 - Presidente
Il Presidente eletto dal Consiglio generale, ne coordina i
lavori, ne effettua la convocazione, predisponendo, d’accordo
col Segretario Generale, l’ordine del giorno.
5 - Organismi dell’associazione
Sono organismi dell’SNS: a)
5.1 – Segreteria nazionale
5.2 – Coordinamento delle Sezioni territoriali e tematiche
Il Coordinamento delle Sezioni territoriali e tematiche, è un organismo che raccoglie i coordinatori pro-tempore e i responsabili delle sezioni territoriali e
tematiche ed è presieduto da un membro della Segreteria che ha il mandato
dell’organizzazione. Si occupa di promuovere il tesseramento, coordinare il
lavoro territoriale di promozione e di predisporre annualmente il Programma
nazionale di attività, da presentare al Consiglio
Generale, coordinandosi con
5.3 – Comitato di coordinamento grandi
iniziative
Il Comitato di coordinamento grandi iniziative riunisce una serie di iscritti o non iscritti di provata
competenza che si occupano di approfondire argomenti di studio, della pubblicazione degli atti di convegni
nazionali di proporre e organizzare iniziative ad ampio respiro. Il Consiglio
generale ne indica il coordinatore.
5.4 – Collegio dei garanti
Il Collegio dei garanti è composto da iscritti che non siano membri di Organi
direttivi e non rivestano incarichi operativi a nessun livello
dell’Associazione. Viene eletto dal Congresso
nazionale ed elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei garanti ratifica le nuove iscrizioni al SNS.
Il Collegio dei garanti è organismo di garanzia con funzioni arbitrali e decide
su controversie che insorgano tra l’Associazione e
singoli iscritti o tra singoli iscritti, con decisione da depositarsi entro
sessanta giorni.
5.5 - Collegio dei sindaci revisori
Il Collegio dei sindaci revisori è composto di 3 membri
effettivi e uno supplente, eletti dal Congresso
nazionale, che al loro interno eleggono un Presidente. Il Collegio ha il
compito di controllare l’andamento amministrativo dell’SNS,
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle
scritture. Presenta annualmente al Consiglio generale una relazione sul
bilancio consuntivo. I componenti del Collegio
assistono alle riunioni del Consiglio generale.
6 - Associazione no-profit
Il Sindacato Nazionale Scrittori è un’associazione no-profit che non può distribuire,
neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale,
salvo diverse disposizioni legislative.
7 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni
mobili e immobili, comunque appartenenti
all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa
facenti capo.
8 - Scioglimento
Lo scioglimento del SNS può
essere deliberato dal Congresso nazionale, con voto favorevole dei quattro
quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione
sarà nominato un liquidatore nella persona del Segretario Generale pro tempore, con l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art.3,
comma 190, della legge 662/96, e salva diversa disposizione di legge.
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